Roma, terremoto: intervento integrale dell’On. Patassini alla Camera

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Pubblichiamo l’intervento integrale alla Camera dei Deputati dell’On. Tullio Patassini, è lungo e, forse, di non agevole lettura, ma così deve essere perché è un documento uufficiale che non deve dare adito a interpretazioni. Lo pubblichiamo nell’interesse di chi rifugge i facili commenti, le fake news e le interpretazioni fasulle e parziali.

 

Il testo completo

Amici, per chi volesse approfondire pubblico il testo della mia relazione di oggi alla #Camera per la conversione del #DecretoTerremoto. Un primo intervento, forzatamente parziale per tempi e attuali disponiblità di bilancio, ma è un intervento concreto. Per spiegare all’Aula le condizioni in cui abbiamo lavorato ho usato questa immagine che dalle nostre parti è più che comune: il latte è versato, ma le mucche sono pronte a produrne in abbondanza se ci sbrigheremo a ricostruire le loro stalle e le scuole dove i bambini, bevendo quello stesso latte, si fanno le ossa per diventare cittadini di domani.
#Lega #genteevalori #governodelbuonsenso

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (C. 805)

Signor Presidente, onorevoli Colleghi, rappresentanti del Governo
Da rappresentante del centro Italia, territorio martoriato dal sisma del 2016 vivo con un misto di grande onore e responsabilità il ruolo di relatore per la Camera sulla conversione del decreto legge 55 del 2018.
Mi onoro di avere avuto la possibilità di contribuire finalmente all’avvio di una politica fattuale a fronte delle politiche dei governi Renzi/Gentiloni fatte di ordinanze commissariali anche contraddittorie che, a due anni di distanza dal sisma che ha cambiato la nostra vita, ci vedono ancora in emergenza e con la ricostruzione che resta al palo.
La Lega aveva espresso già a suo tempo tutte le perplessità che oggi condivide con gli amici di governo del Movimento 5 Stelle sul cosiddetto modello di ricostruzione Emilia Romagna, palesemente inadeguato a partire dalla mancata valutazione dell’estrema diversità geomorfologia e di antropizzazione dei territori colpiti.
In un solo mese al governo abbiamo dovuto cercare il rimedio a due anni di non risposte e di errori sostanziali il che è oggettivamente impossibile.
La necessità di risposte a chi dopo due anni non ha ancora ricevuto neppure la SAE (soluzione abitativa di emergenza) non è esaustiva perché ha dovuto fare i conti con i vincoli legislativi e di bilancio oggettivi che non ci hanno impedito però di trovare in ogni modo la possibilità di intervenire per quanto è consentito in fase di conversione di decreto in attesa di procedere adeguatamente e a breve in successivi provvedimenti.
Sia chiaro dunque che il testo che la Commissione Ambiente porta all’attenzione dell’Aula costituisce un determinante tassello di un mosaico di misure normative che, inevitabilmente, si compone in modo progressivo e nella disponibilità di risorse corrente. È un passaggio di un percorso che ci costringe, nostro malgrado, all’ennesimo provvedimento urgente non ultimo per la tempistica legata alla procedura di infrazione avviata nei confronti dei provvedimenti per il sisma 2009 dell’Aquila.
Invito i colleghi di quest’aula a tenere conto che è stato raggiunto il miglior risultato possibile nella circostanza attuale, e lo si è fatto in misura condivisa. Lo impongono il rispetto per le popolazioni terremotate nei confronti delle quali le risposte vanno date e subito, quandanche non completamente esaustive.
Ritengo questo invito all’operatività concreta più che opportuno alla luce della presentazione in commissione di diversi emendamenti condivisibili nella sostanza, ma che, come sanno i colleghi non è possibile accogliere in questa fase. Prendendo atto che né il governo Renzi né quello Gentiloni, che hanno avuto ben altri tempi di intervento, hanno fatto oggetto di norma quello che qualcuno oggi ritiene indispensabile, ci rimbocchiamo le maniche per procedere il più celermente e concretamente possibile con il primo step di un progetto più organico.

Il decreto nasce dall’urgenza di prorogare alcuni termini riferiti a versamenti e adempimenti, che erano stati sospesi per il sisma. Il Governo Gentiloni, negli ultimi giorni di attività in prorogatio lo ha emanato con un contenuto minimale: prevedeva soltanto una disposizione sostanziale, riguardante termini per adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché per il canone RAI e altre utenze.

La distanza tra l’azione del governo Gentiloni e di quello che il parlamento è riuscito a fare è dunque già enorme. Il testo esaminato dalla Camera è stato pressoché integralmente elaborato in sede parlamentare, nel corso dell’esame presso il Senato.
Si tratta quindi di un cambio di metodo radicale di condivisione con gli operatori locali, orientato alla rinascita dei territori attraverso lo snellimento burocratico e la partecipazione dei territori stessi alla loro ricostruzione.

Il lavoro proficuo svolto dalla Commissione speciale del Senato ha prodotto un corpus di norme ricco, complesso e, soprattutto, sostanzialmente condiviso, come testimonia l’esito del voto finale, che registra un solo voto contrario e 56 astenuti.
Nel dibattito svolto in questo ramo del Parlamento, la Commissione non ha rinunciato a effettuare un’istruttoria approfondita fatta di numerose audizioni di soggetti qualificati e di tempi di discussione adeguati.
Dai documenti sulla ricostruzione forniti da tutte le regioni terremotate al termine delle audizioni, ad eccezione della Regione Marche, è emerso nella sua enormità il problema di una ricostruzione che non è partita. Una condizione a cui è necessario rispondere con concretezza di soluzioni suggerite anche da enti e soggetti pubblici e privati dei territori terremotati che toccano con mano la realtà di una ricostruzione che non può e non deve prescindere in primis da quella sociale ed economica. 
Il confronto costruttivo e la volontà politica delle nuove forze parlamentari e del Governo ha confermato che la visione della ricostruzione non può che essere olistica e, in questa fase, frutto dell’assunzione di responsabilità anche parziale nella consapevolezza che alcune questioni sono obbligatoriamente rinviate all’approvazione della legge di bilancio.
È significativo sottolineare che l’esordio della legislatura è segnato dall’esame di un provvedimento formalmente governativo ma il cui contenuto ha un’origine interamente parlamentare.
Altrettanto significativo è che il dibattito in Commissione non ha messo in dubbio il prodotto normativo del Senato, che va certamente confermato. È per questo che i lavori della Commissione si sono conclusi senza alcuna modifica dell’articolato vista la precisa assunzione di impegni su alcune fondamentali tematiche da parte della maggioranza e del Governo che, come vedremo nel corso dell’attività in Assemblea, saranno trasfusi in ordini del giorno. 
Informo che i 10 pareri resi dalle Commissioni permanenti della camera dei deputati in sede consultiva sono tutti favorevoli.

Le scelte assunte sono in linea con molteplici e legittime richieste delle comunità locali che hanno vissuto eventi devastanti sotto ogni profilo e che necessitano di risposte tempestive ed adeguate.
Posso confermarlo in via diretta avendo vissuto il sisma personalmente. Il 24 agosto 2016, alle 3.36, un terremoto di magnitudo Richter ML 6.0 ha colpito il Centro Italia distruggendo Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto. Alle 4.33 una nuova scossa, stavolta di magnitudo 5.4, ha distrutto la Chiesa di San Benedetto di Norcia. Da quel momento il Centro Italia ha tremato più di 90 mila volte.
La serie sismica si è protratta con le scosse particolarmente distruttive del 26 e 30 ottobre e quella del 18 gennaio 2017 che ha preceduto di poco la tragedia di Rigopiano, esempio della necessità che quest’aula parlamentare provveda a fare ampia e pronta luce non solo sull’evento specifico ma anche in generale su quanto accaduto in questi due anni nel Centro Italia, partendo dalle politiche di gestione ambientale di un territorio come quello appenninico che è un’immensa risorsa da tutelare nel rispetto della natura e dell’uomo che grazie a quella natura deve vivere e prosperare.
Il protrarsi delle scosse nel Centro Italia ha determinato la necessità di sempre nuove risposte legislative, quali l’allargamento del cratere originario fino ai 138 comuni elencati nei tre allegati al decreto legge 189 del 2016, di 4 Regioni per una area di circa 8.000 chilometri quadrati.
Peraltro, il territorio colpito dal sisma riguarda molti piccoli comuni: il 40% di essi ospita meno di 1.000 abitanti ciascuno; nel cratere risiedono circa 600.000 persone, di cui 40.000 sono ancora, ad oggi, sfollati. 
Il bilancio è stato pesantissimo in termini di vite umane e di economia del territorio, con la perdita di centinaia di migliaia di case, scuole, edifici pubblici, e un danno gravissimo al patrimonio culturale e artistico del paese.

Questo giustifica la predisposizione di un testo sicuramente complesso e articolato, per la cui analitica descrizione rinvio alla documentazione predisposta dai funzionari ed impiegati preposti, che ringrazio per la costante e fattiva collaborazione per il sapiente ed attento lavoro svolto.
Ritengo però utile elencare in modo sintetico e non esaustivo le disposizioni all’esame dell’aula.

  1. prorogato lo stato emergenza al 31 dicembre 2018, stanziando risorse per 300 milioni. 
    2. prorogato di un anno (al 2019) la restituzione mutui dei comuni e anche la possibilità di adeguare l’indennità ai sindaci < 5mila abitanti
    3. esonerato i comuni dall’obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata durante il periodo dell’emergenza
    4. prorogato di 2 anni al 2020 i mutui per attività economiche e privati per prima casa, e al 2021 per chi è in zona rossa
    5. riconosciuto ai privati le spese per la TOSAP per l’occupazione del suolo pubblico per il cantiere di ricostruzione
    6. prorogato sino al 2020 le esenzioni delle bollette delle forniture in zona rossa
    7. introdotta la possibilità di avvalersi del datore di lavoro per la restituzione a rate dei versamenti della busta paga pesante. Ciò sgraverà i contribuenti da ulteriori adempimenti burocratici con l’F24
    8. aumentato la soglia dell’importo dei lavori pubblici per l’obbligatorietà della SOA di cui molte imprese edili locali (circa il 50% aveva cessato l’attività) sono provvisti.
    9. introdotto il rimborso delle spese per l’adeguamento antincendio e per l’eliminazione delle barriere architettoniche di immobili distrutti o danneggiati 
    10. ampliato il numero delle centrali uniche di committenza per superare una limitazione eccessiva dei soggetti attuatori;
    11. prorogato a fine dicembre 2018 gli interventi di immediata esecuzione e presentazione schede AEDES da parte dei professionisti
    12. prevista la realizzazione di aree turistiche attrezzate per roulotte e camper per proprietari di seconde case distrutte, fondamentale per il rilancio del turismo e per far rivivere le comunità 
    13. prevista la pubblicazione e l’aggiornamento periodico di linee guida del commissario con procedure e adempimenti connessi alla ricostruzione 
    14. viene riassegnata ai comuni l’istruttoria della compatibilità urbanistica.
    15. introdotta – finalmente – una norma adeguata per sanare le casette temporanee costruite senza permesso, in emergenza, ma necessarie per affrontare immediate esigenze abitative
    16. introdotta una norma per consentire demolizioni e ricostruzioni di abitazioni inagibili in deroga al vincolo stradale;
    17. introdotta la possibilità per le diocesi di intervenire direttamente su molte delle 3.000 chiese danneggiate ricorrendo a procedure previste per la ricostruzione privata, in luogo delle procedure pubbliche, per lavori su singoli interventi di importo fino a 500.000 euro.
    18. per sbloccare la ricostruzione dei privati sono state definite le procedure sia per condoni pendenti connessi a fabbricati danneggiati dal sisma, sia per sanare piccole difformità realizzate in assenza di SCIA
    19. proroga dei termini relativi alla restituzione degli sconti fiscali e contributivi del 60% concessi alle imprese dell’area colpita dal terremoto 2009 e considerati da Bruxelles aiuti di stato illegittimi, permettendo al governo di avviare urgentemente in Europa una negoziazione sulla procedura di infrazione

Un primo filone concerne gli interventi volti a rinviare e, per quanto possibile, ridurre gli oneri economici e burocratici che, a vario titolo, ricadono sui cittadini e lavoratori di quelle aree, come aiuto concreto anche al loro impegno a ricostruire e reinsediarsi nei luoghi. 
Come noto, questo aspetto era l’impostazione originaria e minimale del decreto, integrata durante i lavori al Senato.
Di particolare attenzione è la definizione di una TREGUA FISCALE per i lavoratori e le imprese che operano sul cratere rinviando pagamenti ed adempimenti di varia natura, allineando la scadenza a gennaio 2019, la ratio della norma è basata sulla consapevolezza dello stato emergenziale ancora in essere, con abitazioni ed imprese distrutte, e che sia necessario un congruo lasso di tempo per ritornare alla normalità.
Si prevede quindi la proroga del termine per la ripresa della riscossione dei tributi per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, al 16 gennaio 2019, aumentando, altresì, il numero delle rate mensili (sessanta) per l’eventuale rateizzazione. Sono disciplinate le conseguenze dell’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, contemplando anche l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento. Si ricorda che il ravvedimento consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni allo scopo di garantire una maggiore premialità al contribuente che si attivi tempestivamente. E’ prorogato al 31 gennaio 2019 il termine per gli adempimenti e pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, prevedendo la rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili, a decorrere dal mese di gennaio 2019.
I lavoratori dipendenti o assimilati che hanno usufruito della cosiddetta “busta paga pesante” possono effettuare il rimborso oltre che direttamente tramite F24, attraverso il proprio sostituto d’imposta, evitando ulteriori appesantimenti operativi.
La nuova lettera b-bis), introdotta al Senato, modifica entrambi i termini per l’adozione delle ordinanze di sgombero e per la dichiarazione di distruzione o inagibilità del fabbricato posticipandoli al 31 dicembre 2018, confermando altresì le esenzioni fiscali relative al reddito dei fabbricati, quando distrutti o inagibili (comma 1).
Il comma 2 proroga al 1° gennaio 2019 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori.
L’articolo 1-bis, introdotto al Senato, modifica le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti. Nei comuni colpiti dal sisma il termine di sospensione dei pagamenti viene prorogato al 31 dicembre 2020, mentre per gli immobili localizzati in una zona rossa si arriva fino al 31 dicembre 2021.
I commi da 3 a 5 prevedono la sospensione del pagamento del canone RAI dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021. Prevedono, inoltre, il rimborso degli importi già versati fra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore del decreto-legge.
Ulteriori disposizioni (commi 6 e 6-bis) riguardano poi il differimento dei termini di sospensione del pagamento delle fatture per i servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia.
Il comma 6 in esame ha differito la sospensione dei termini di pagamento fino al 1° gennaio 2019, a seguito di ciò, si informa che l’ARERA, per ciò che attiene ai servizi energetici, ha adottato il 1 giugno 2018 la delibera 312/2018/R/com.
E’ stato disposto il rinvio dell’emissione della fattura unica di conguaglio – che dovrà comprendere anche gli importi non fatturati fino allo scadere del termine di sospensione dei pagamenti – non oltre il 31 marzo 2019, prevedendo per gli utenti la possibilità di rateizzare gli importi dovuti (purché complessivamente superiori a 50 euro per singola fornitura) senza interessi per una durata di almeno 36 mesi; con periodicità pari a quella di fatturazione.
Il comma 6-bis, affida alle Autorità di regolazione competenti in materia di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni fino alla data del 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate
in una “zona rossa”.
Richiamo, infine, il comma 6-quater dell’articolo 1, che consente la possibilità di una deroga temporanea ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, con riferimento a determinate aree ed imprese.

Altre norme inserite al Senato si muovono nella stessa direzione, favorendo soprattutto il ritorno alla vita sociale dei territori e il mantenimento e riattivazione di un tessuto economico fortemente compromesso.
Mi riferisco alla possibilità concessa alle regioni, su richiesta dei comuni di predisporre aree attrezzate per finalità turistiche, dedicate ai proprietari di seconde abitazioni inagibili, che consentirà di favorire il ritorno e la presenza continuativa di persone originarie di quei luoghi, fonte indispensabile alla creazione di ricchezza e sviluppo incentivando cosi la riapertura delle attività commerciali di vicinato (articolo 02).
Tali aree saranno inserite nel piano di emergenza comunale e per la realizzazione delle stesse è stata prevista una copertura finanziaria di 10 mln/e.
L’articolo 07, è particolarmente sentito dalle popolazioni in quanto permette la regolarizzazione, a determinate condizioni, di prefabbricati, roulotte o simili in aree private, realizzate dal 24 agosto 2016 all’entrata in vigore del seguente decreto. (la stampa indica questa fattispecie come “norma salva nonna Peppina”), Mi soffermo su tale disposizione – che definisce la disciplina in materia di interventi eseguiti senza titolo abilitativo – necessaria per rispondere ad una esigenza primaria creatasi nel pieno della fase di emergenza, quando le persone, pur di non abbandonare i loro territorio per molteplici esigenze, hanno realizzato a proprie spese strutture abitative temporanee, nelle more dell’intervento pubblico. E’ stata prevista la temporaneità delle nuove opere e la loro demolizione, una volta completata la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici e rilasciato il certificato di agibilità. La sua introduzione costituisce testimonianza della attenzione e dell’equilibrio che occorre in situazioni di emergenza conclamata, evitando effetti ragionevolmente iniqui.
Il terzo periodo del nuovo testo del comma 1 consente di mantenere in essere le installazioni qualora – in base ad accertamenti eseguiti dagli uffici comunali -siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data dell’entrata in vigore della disposizione in esame e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell’area di proprietà privata e la corresponsione del contributo per il rilascio del permesso di costruire

Alcune disposizioni vanno nella direzione di permettere a più persone possibili il rientro nelle proprie abitazioni in tempi ragionevolmente brevi, nei casi in cui gli immobili siano stati oggetto di danni lieve (classe B)
E’ stata prevista la proroga al 31 dicembre della consegna delle schede AEDES (agibilità e danno nell’emergenza sismica), scheda redatta da parte di professionisti abilitati, per il rilevamento speditivo dei danni, per la definizione di provvedimenti di pronto intervento e per la valutazione dell’agibilità post-sismica di edifici di tipologia strutturale siano essi adibiti a civile abitazioni o edifici destinati a servizi; è il punto di partenza di ogni pratica edilizia di ricostruzione, sanando altresi la vacatio dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento alla scadenza originaria del 30 giugno, in quanto la mancata presentazione della stessa scheda comporta l’inammissibilità della domanda e la perdita del contributo.

L’articolo 1-sexies, inserito nel corso dell’esame al Senato, introduce una disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell’edificio e realizzati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi stessi (commi 1-5). Sono inoltre semplificate le modalità per la certificazione di idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche di condono edilizio ancora in corso, al fine di accelerare l’iter per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici (commi 6-8).
Nel documento predisposto dal Commissario straordinario per la ricostruzione, consegnato alla Commissione speciale del Senato nel corso dell’audizione del 13 giugno 2018, viene sottolineato che “nei territori colpiti dalla crisi simica iniziata il 24 agosto 2016 è stata rilevata una criticità nel percorso di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti, derivante dall’esistenza di modeste difformità (e ribadisco modeste) in materia paesaggistica consistenti anche in minimi incrementi della volumetria o della superficie degli edifici, che risultano ostativi rispetto al procedimento di concessione dei contributi”
Trattasi come evidenziato più volte nei lavori parlamentari di lievi difformità, non viene quindi prevista la sanatoria di interventi realizzati in carenza o totale difformità dal titolo abilitativo La disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo in esame si applica, per quanto stabilito dal comma 1, agli interventi edilizi di manutenzione straordinaria anche riguardanti le parti strutturali dell’edificio. Il secondo periodo del comma 3 stabilisce che è fatto salvo il rilascio dell’autorizzazione sismica prevista dall’art. 94 del D.P.R. 380/2001 che costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale. La norma in esame individua inoltre nel rilascio dell’autorizzazione, unitamente alla SCIA in sanatoria, una causa estintiva «del reato oggetto di contestazione». 
Il secondo periodo del comma 1 prevede il pagamento di una sanzione di importo compreso tra 516 e 5.164 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all’aumento di valore dell’immobile.
Il comma 2 disciplina la soglia entro la quale le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta – rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo –non vengono considerate rilevanti ai fini della valutazione di conformità dell’intervento rispetto al titolo abilitativo.
In particolare, la norma in esame tollera violazioni non eccedenti, per singola unità immobiliare, il 5% delle misure progettuali.
In base al comma 5, non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2% per ogni dimensione rispetto al progetto originario, riconducibili a carenza di rappresentazione dei medesimi progetti ordinari, alle tecnologie di costruzione dell’epoca dei manufatti e alle tolleranze delle misure, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e finiture esistenti.
I commi 6 ed 8, prevedono la semplificazione delle modalità di certificazione sismica in relazione alle pratiche pendenti al fine di accelerare l’attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici in questione.
Con riferimento all’ambito di applicazione illustrato, il comma 6 prevede che la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l’adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell’agibilità, sia sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige un certificato di idoneità statica, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle relative ai materiali.
Il comma 7 della disposizione in esame disciplina il rilascio dell’autorizzazione prevista dal comma 6, nel caso in cui il progetto di riparazione o ricostruzione dell’edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria.
In tal caso il progetto deve essere corredato da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.

E’ sicuramente di supporto ai cittadini interessati alla ricostruzione la norma che prevede che i contributi per la ricostruzione siano concessi anche per le finalità di adeguamento energetico e alle norme antincendio nonché per l’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 03), così come quella che consente l’inserimento nel quadro economico del contributo per la ricostruzione di esborsi dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata da interventi di ricostruzione, (articolo 04).

Analoga finalità ispira l’articolo 05 che consente l’effettuazione di interventi di immediato ripristino dell’agibilità degli edifici lievemente danneggiati, prevedendo che i progetti possano riguardare le singole unità immobiliari.

Rientra in questo segmento normativo la previsione dell’articolo 1-quater, che consente la demolizione e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, anche all’interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme concernenti le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore all’area di sedime dell’immobile preesistente.

Un ulteriore filone di intervento – a mio avviso decisivo – concerne invece l’azione di semplificazione burocratica e di snellimento delle procedure per l’affidamento delle opere e le connesse attività autorizzatorie ed esecutive dei lavori.
Richiamo, in tale ambito, l’articolo 06, che aumenta da 150.000 euro a 258.000 euro l’importo dei lavori superato il quale diviene obbligatoria l’attestazione “SOA”, per le imprese affidatarie degli interventi di riparazione degli edifici con danni lievi. L’obiettivo è quello di offrire, per quanto possibile, maggiori opportunità di lavoro alle imprese e agli artigiani del territorio, evitando non solo ulteriori cessazioni di attività ma innescando un circolo virtuoso a vantaggio dell’economia locale

Analogamente, l’articolo 09, prevede l’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (c.d. screening di VAS) per gli strumenti urbanistici attuativi di interventi di ricostruzione o ripristino, a particolari condizioni.
Anche l’articolo 010 semplifica l’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi, affidandola al comune che rilascia tali titoli anziché all’ufficio speciale per la ricostruzione.
L’articolo 012, modifica la composizione della Conferenza permanente, al fine di consentirvi la partecipazione, in assenza dell’Ente parco, del rappresentante di altra area naturale protetta.
Di particolare interesse è anche l’articolo 013, volto a superare lo strumento della Centrale unica di committenza per la realizzazione degli interventi pubblici, consentendo ai soggetti attuatori di avvalersi anche delle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali, in una logica di vicinanza al territorio e di distribuzione dei carichi di lavoro su più soggetti qualificati. Inoltre, attribuisce ai Presidenti di Regione – Vicecommissari le funzioni di coordinamento delle attività dei soggetti attuatori, dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali.
L’articolo 11 inserisce tra i soggetti attuatori (ex articolo 15 del D.L. 189/2016) degli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere
pubbliche e dei beni culturali, i comuni, l’ente territoriale naturalmente più vicino ai cittadini, e con una profonda e strorica conoscenza del territorio di competenza.
Con la lettera d), si introduce un nuovo comma 3-bis, che prevede che gli interventi di competenza delle Diocesi (di cui al comma 1, lettera e) dell’articolo 15 del D.L. 189/16), di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento, ai fini della selezione dell’impresa esecutrice, seguano le procedure previste per la ricostruzione privata di cui al comma 13 dell’articolo 6del D.L. 189/16.
Nel rispetto della natura privatistica delle diocesi si prevede che un’azione diretta per lavori di importo contenuto, vada nella direzione di accelerare le procedure permettendo un più veloce recupero e successiva fruizione dei beni ecclesiastici; si stimano oltre 3.000 chiese lesionate con diversi livelli di gravità, beni importanti non solo per il loro valore artistico culturale, ma perché rappresentano il luogo identitario e fondamentale poter ricostruire le comunità sociali fortemente ferite dal sisma, in una logica di ripopolamento delle aree interne.
L’art. 6 del D.L. n. 189/2016, che reca i criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, prevede al comma 13, come modificato dall’art. 1, comma 740, della legge di bilancio 2018 (L. 205/17), che la selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’articolo 30, comma 6, del medesimo D.L. 189/16, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati dal commissario straordinario, sono prodotti dall’interessato in ogni caso prima dell’emissione del provvedimento di concessione del contributo.
In tale ambito, è prevista, inoltre, l’emanazione di una ordinanza commissariale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.L. 189/16, sentito il Presidente della Conferenza Episcopale italiana (CEI) e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di stabilire le modalità di attuazione della suddetta disposizione, dirette ad assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.
Da quanto emerso in commissione è intenzione della maggioranza inserire in un prossimo provvedimento, tra i soggetti attuatori le Università, per gli interventi di loro spettanza, non ricomprese nell’Ordinanza 56 del 20 maggio 2018, disponendo i loro uffici già adesso di capacità tecniche adeguate alle necessità del caso.

Funzionale ad agevolare il ripristino dei luoghi è l’articolo 014, disposizione che estende – da 18 a 30 mesi – il periodo massimo consentito per il trasporto e il deposito di materiali di scavo in siti di deposito intermedio, attribuendo a tali materiali la qualifica di sottoprodotto.
L’articolo 1-quinquies, dispone che il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del Centro Italia predisponga e pubblichi sul proprio sito internet istituzionale Linee Guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione del complesso delle norme emanate e delle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo della protezione civile, nonché delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.
Un importante filone di intervento è volto a dare risposte concrete alle esigenze degli enti territoriali che operano in condizioni di comprensibile ed evidente difficoltà da molto tempo.
Mi riferisco, in particolare, alla previsione di proroga dei mutui dei comuni e dell’indennità di funzione a favore dei sindaci, disposta dall’articolo 015 in merito al differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 2019 con riguardo ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Da quanto emerso in commissione è intenzione della maggioranza verificare la possibilità concreta di definire analoga iniziativa sui mutui concessi da altri soggetti pubblici e privati attraverso apposite convenzioni.
Dello stesso tenore è il comma 6-ter dell’articolo 1, che prevede, per i comuni del cratere sismico, la possibilità di deroga al sistema di vincoli alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, deroga che decorre a partire dal 24 agosto 2016, fino ai dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza. Si prevede la possibilità per i Comuni di stipulare un accordo di programma con il Ministro dell’ambiente e la Regione interessata, al fine di stabilire la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare al riciclo.
E’ infatti irrealistico continuare a prevedere obiettivi di raccolta differenziata su aree fortemente compromesse dal sisma.
Ancora, ricordo che l’articolo 1-ter prevede l’estensione al 2018 della possibilità di impiego, in favore di alcuni lavoratori interessati da eventi sismici, delle risorse già destinate alla concessione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché della relativa contribuzione figurativa.
l’articolo 1-septies viene in soccorso dei soggetti titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, percettori di benefici, di fatto posticipando i termini per l’eventuale recupero di quelli che, secondo la Commissione europea, contrasterebbero la normativa sugli aiuti di Stato. Trattasi del grave problema degli sconti fiscali e contributivi del 60% concessi alle imprese dell’area colpita dal terremoto 2009 e considerati successivamente da Bruxelles aiuti di stato illegittimi. Stiamo parlando di circa 70 milioni/e che se le 132 imprese dovessero restituire in un’unica soluzione andrebbero al fallimento, con la perdita di migliaia di posti di lavoro e infliggendo un colpo letale alla ancora fragile economia della città capoluogo dell’Abruzzo. Al fine di evitare l’avvio di procedure coattive di riscossione da parte del commissario ad Acta a partire dal 23 luglio, è stata prevista una proroga dei termini al fine di premettere al governo di disporre di tempi idonei per negoziare con la Comunità Europea la superamento della procedura di infrazione, anche tenuto conto dei segnali di disponibilità palesati dal Commissario Vestager

Un ultimo filone di intervento riguarda, inevitabilmente, le necessarie dotazioni finanziarie. A tal fine l’articolo 01, prorogando lo stato di emergenza per le aree terremotate fino al 31 dicembre 2018, indica risorse nel limite complessivo di 300 milioni di euro. La disposizione peraltro reca una deroga alle previsioni del nuovo codice della protezione civile, in base alla quale lo stato di emergenza in parola potrà essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi.
I commi 8 e 8-bis dell’articolo 1 contengono la quantificazione degli oneri finanziari del decreto-legge, pari a 91,02 milioni di euro per l’anno 2018, 78,1 milioni per il 2019, 12,08 milioni per il 2020, 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 47,3 milioni per il 2023, integrati quindi dalla copertura dei maggiori oneri associati al comma 6-quater, ove si prevede la possibilità di una eroga ai limiti di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (10 milioni di euro per l’anno 2019).

Signor Presidente, onorevoli Colleghi, rappresentanti del Governo
abbiamo dovuto responsabilmente prendere atto che il terremoto del Centro Italia ha evidenziato un livello di devastazione territoriale e sociale diametralmente opposto all’efficacia dell’intervento normativo.
Una devastazione che è stato obbligatorio fronteggiare da subito dal punto di vista sociale per lo sradicamento di intere comunità dal loro quotidiano personale e professionale.
Molto, troppo è stato fatto grazie l’impegno da applauso della Protezione Civile e delle migliaia di volontari che hanno affiancato esercito e forze dell’ordine a fronte di un’azione normativa palesemente inadeguata.
Nei giorni più drammatici è stata commovente la libera iniziativa di tanti italiani che, a vario titolo e con diverse modalità, hanno sostenuto gli italiani del centro Italia.
Come ha dichiarato un sindaco di un piccolo comune del maceratese, donna forte e determinata, nel pieno dell’emergenza: “questa è l’Italia che vogliamo e che amiamo”.
Eppure non erano mancati ai governi Renzi e Gentiloni il confronto proattivo con le forze politiche e gli inviti dalle organizzazioni professionali ed imprenditoriali sui territori per l’avvio di una ricostruzione che, per la sua complessità, imponeva un modello condiviso di gestione. Quei governi hanno scelto di guardare invece ad un modello di gestione mutuato dall’emergenza in una regione morfologicamente e socialmente diversa come Emilia Romagna e che già in quella sede aveva già dato ampi segnali di inadeguatezza.
Questo provvedimento è un primo intervento certamente parziale, comunque non è più il momento di rimpallarsi le responsabilità, cosa che non ci appartiene.
Voglio dirlo con un’immagine del quotidiano delle nostre zone terremotate dell’Appennino centrale: il latte è versato ma le mucche sono pronte a produrne in abbondanza se ci sbrigheremo a ricostruire le loro stalle e le scuole dove i bambini si fanno le ossa per diventare cittadini di domani bevendo quello stesso latte. 
Signor Presidente, onorevoli Colleghi, rappresentanti del Governo
il testo in esame va visto nella sostanza, ovvero come un concreto inizio per superare finalmente la fase di emergenza e avviare quella della ricostruzione che coincide per i territori interessati con la cosa più importante: il ritorno alla vita.

18 luglio 2018

 

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