In 400 anni tutto è cambiato. Curiosità su come eravamo nella metà del XVII secolo

Nel quarto libro delle Memorie Storiche dei Vescovi di Osimo di Pompeo Compagnoni Junior, sono riportate le principali decisioni prese in un Sinodo locale tenutosi nel 1677, indetto dal Vescovo Cardinal Bichi. Alcune fanno pensare; di altre è difficile comprenderne la motivazione, ma tutte concorrono nella formazione di un quadro più preciso circa la vita e le problematiche della comunità di quel tempo e rendono possibile confrontarle con quelle attuali. Trascrivo le principali decisioni di quel Sinodo, riportate dal Compagnoni, traducendo liberamente le parti in lingua latina.

“Nel mese di settembre del 1677 fu convocato un sinodo diocesano della Diocesi di Osimo-Cingoli, con due sessioni: mattino e pomeriggio. Due sono state le decisioni più rilevanti:

La prima – Anche i predicatori devono fare la professione di Fede (la recita del Credo), pena la perdita delle mercedi (perché tanta fretta?In fondo il Credo si recita appena finita la predica!).

La seconda – Nel capitolo degli eretici e dei superstiziosi si ordina doversi denunciare uomini e donne che per malizia, semplicità o interesse, col pretesto di guarire certi mali, chiamati volgarmente della pedeca, occhiaticci, lombi, facessero alcuna sorta di operazioni, segni o recitasser parole di qualunque genere.

Leggiamo alcuni capitoli che sono abbastanza curiosi, almeno per noi, oggi.

Cap. IV – Per padrini non si ammettono gli innamorati; che le mammane (ostetriche o, anche, tenutarie di bordelli) devono prima esaminarsi dal Vescovo o da foranei della diocesi.

Cap. VIII – Si ordina di confessare i giovani e le donne solo in chiesa e nel confessionale e, quanto a queste, non prima del nascer del sole. Si vieta ai confessori secolari di entrare in casa delle penitenti sotto pena di sospensione, riservate al Vicario generale, e al canonico penitenziere.

Cap. X – Si stabilisce che dal parroco, circa il matrimonio, non altrove che in sede confessionale si abbia il consenso della futura sposa, e che gli sposi non coabitino né pernottino, e che non abbiano alcun rapporto intimo sotto pena di dieci monete d’oro.

Cap.XIV – Si ingiunge ai parroci di ammonire gli innamorati e i loro genitori, e ciò non giovando, riferirlo  al Vescovo, non tanto per il carcere, ma affinché siano sottoposti inevitabilmente ad altra sicura pena. L’abito dei chierici non deve essere di seta.

Cap. XVII – Che le armi dei defunti non siano gettate all’interno della chiesa. Che non si possa pretendere maggiore elemosina pro defunti nelle chiese dei regolari quanto nelle proprie, o degli altri chierici, qualora il corpo del defunto sia stato sepolto al di fuori delle mura.

Cap. XIX – Si proibiscono i balli, i canti e i suoni dentro e fuori le mura dei luoghi (sacri?) nelle domeniche, feste, venerdì e sabati.

Si ebbe un’ultima ordinazione circa le pompe funerali de’ catafalchi, cioè che per la dignità dei canonici e di altri ecclesiastici, dottori, e per i nobili cittadini non eccedano l’altezza di cinque piedi: per gli altri sacerdoti, o costituiti in sacris di quattro: per i chierici, ancorché benefiziati, di tre, per i mercanti, artisti, di un piede incirca, e sempre con licenza del Vescovo, e consenso degli eredi.

Proviamo ad immaginare quale sarà stata l’altezza del catafalco assegnato al nostro avo deceduto in quegli anni!

Il catafalco è una impalcatura in legno o altri materiali, ricoperta di parati (generalmente drappi neri), sulla quale si pone la bara o un suo simulacro durante le cerimonie funebri e le funzioni religiose.

Giustino Falasconi

26 aprile 2025

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